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27/03/2012 - Le nuove regole dell'esenzione ticket per reddito

Le nuove regole dell'esenzione ticket per reddito

Tutti i cittadini esenti per reddito stanno per ricevere una lettera dall'Asl nella quale si comunica che il certificato di esenzione attualmente in possesso (valido fino al 31 marzo 2012) mantiene la sua validità fino al 30 settembre 2012.

I cittadini inseriti nell'elenco fornito dal Ministero Economia e Finanze così come avvenuto nell'ottobre 2011, riceveranno dall'Asl, entro il 31 maggio 2012, una ulteriore lettera contenente il certificato che rinnova la validità dell'esenzione per reddito fino al 31 marzo 2013.

I cittadini che non riceveranno tale lettera entro il 31 maggio 2012, ma che ritengono di aver diritto all'esenzione possono, entro il 30 settembre 2012, presentare agli sportelli anagrafe dell'Asl l'autocertificazione relativa ai redditi del 2011 per ottenere il certificato con validità fino al 31 dicembre 2012.

I cittadini che hanno presentato l'autocertificazione nel 2012 stanno per ricevere dall'Asl una lettera col certificato di esenzione valido fino al 31 dicembre 2012.

Chi ha diritto all'esenzione

Dal 1° novembre hanno diritto all'esenzione dal ticket per condizione economica, per le prestazioni farmaceutiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale le categorie sottoelencate:

  • E01 ESENTE PER ETA' E REDDITO di età superiore a 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro
  • E01 ESENTE PER ETA' E REDDITO di età inferiore ai 6 anni appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro
  • E02 DISOCCUPATO (soggetto che abbia cessato un'attivià di lavoro dipendente e sia iscritto negli elenchi dei centri per l'impiego) e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro se è presente un coniuge e di altri 516,46 euro per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento dell'autocertificazione e della fruizione della prestazione.
  • E03 TITOLARE ASSEGNO (EX PENSIONE) SOCIALE o familiare a carico del titolare di assegno sociale
  • E04 TITOLARE DI PENSIONE AL MINIMO o familiare a carico del titolare di pensione al minimo
    Titolari di pensioni al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro se è presente un coniuge e di altri 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Inoltre dal 1° novembre ha diritto all'esenzione dal pagamento della quota fissa di 2 euro a confezione per un massimo di 4 euro per ricetta, sulle prestazioni farmaceutiche correlate alla patologia:

  • EPF ESENTE PER PATOLOGIA di età tra i 6 e i 65 anni affetto da patologia cronica appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro.
    Il codice di esenzione EPF dà diritto all'esenzione per le prestazioni farmaceutiche e per le prestazioni erogate in regime di Pronto soccorso, non seguite da ricovero, correlate alla patologia.

Le prestazioni specialistiche correlate alla patologia sono comunque esenti mentre sono soggette al pagamento del ticket le prestazioni specialistiche, farmaceutiche e di Pronto soccorso non correlate alla patologia.

Sono inoltre a disposizione, per informazioni, gli Uffici Relazioni con il Pubblico dell'Azienda.

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