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Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

L’art. 5 del D.Lvo 33/2013 e s.m.i. introduce una nuova forma di accesso civico a dati e documenti pubblici. Si tratta di un regime di accesso più ampio, diverso da quanto normato per l’accesso agli atti (che resta disciplinato dalla L. 241/90) in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (accesso civico semplice) ma anche ai dati e documenti per i quali non esiste l’obbligo di visibilità sul sito dell’Amministrazione (accesso civico generalizzato).

L’istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni e i documenti richiesti e non richiede motivazione, è gratuita salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione/ricerca.

Come esercitare il diritto (primi orientamenti nelle more di regolamento aziendale). La richiesta può essere presentata utilizzando apposito modulo n. 22 docx (108.29 Kb), anche per via telematica, all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP). Alla domanda dovrà essere allegata copia di documento di identità in corso di validità.

Ove la richiesta abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (Amministrazione Trasparente) l’istanza dovrà essere rivolta al Responsabile della Trasparenza utilizzando apposito modulo n.21 docx (107.36 Kb).

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Accesso civico diverso da Accesso agli atti

L’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso agli atti previsto dalla legge 241 del 1990. L’accesso agli atti tutela interessi giuridici particolari da parte di soggetti portatori di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso" e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi (Delibera attribuzione potere sostitutivo - n. 1128 del 2013).

Sia per l’accesso civico semplice, sia per l’accesso agli atti, nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo docx (107.07 Kb) di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

Per l’accesso civico generalizzato nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine dei 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con apposito modulo docx (106.51 Kb).

Registro degli accessi

Richieste accesso agli atti Urp Asl2 - Anno 2023 - I semestre
Richieste accesso agli atti Urp Asl2 - Anno 2022
Richieste accesso agli atti Urp Asl2 - Anno 2021
Richieste accesso agli atti Urp Asl2 - Anno 2020
Richieste accesso agli atti Urp Asl2 - Anno 2019
Richieste accesso agli atti Urp Asl2 - Anno 2018
Richieste accesso agli atti Urp Via Collodi - Anno 2017
Richieste accesso agli atti Urp Albenga - Anno 2017
Richieste accesso agli atti Urp Pietra Ligure - Anno 2017

Ultima modifica: 29 Febbraio 2024

Documenti
  • 21 - Richiesta di accesso civico semplice
  • 22 - Richiesta di accesso civico generalizzato
  • 23 - Diritto di accesso – richiesta di intervento del titolare del potere sostitutivo
  • 24 - Richiesta riesame a R.P.C.T. diniego o ritardo nell'accesso civico generalizzato
  • Delibera attribuzione potere sostitutivo - n. 1128 del 2013