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Cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

I cittadini italiani che trasferiscono o hanno trasferito la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e dell’ iscrizione all’A.I.R.E. perdono il diritto all’assistenza sanitaria a carico dell’Italia sia in Italia che all’estero.

Fanno eccezione i lavoratori di diritto italiano in distacco (vedi sezione successiva).

Dal punto di vista pratico l’iscrizione all’A.I.R.E. comporta la chiusura automatica dell’iscrizione al S.S.N. e della scelta medico.

Rientro temporaneo

Il cittadino con lo stato di emigrato (colui che ha acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nato in Italia) o il titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientra temporaneamente in Italia senza avere una copertura assicurativa pubblica o privata, ha diritto, a titolo gratuito, alle prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni in un anno solare (D.M. 1° febbraio 1996).

Per prestazioni urgenti si intendono le prestazione erogate tramite il pronto soccorso, sia in regime ambulatoriale sia in regime di ricovero.

Si consiglia di rivolgersi agli Uffici Estero per ottenere l’attestato necessario.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito del Ministero della Salute.

Lavoratori di diritto italiano in distacco

Per informazioni sull’assistenza sanitaria all’estero ti suggeriamo di rivolgerti agli Uffici Estero.

Ultima modifica: 01 Marzo 2024

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