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Procedure per il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati a una alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali, di produzione di germogli e produzione, commercializzazione, deposito di additivi, aromi ed enzimi.

Il Ministero della Salute, con nota prot. 35179-P del 19-10-2012 ha chiarito che risultano soggetti a riconoscimento, ai sensi dell’art.8 del D.L 158/2012, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei seguenti prodotti:

  • Alimenti destinati ad una alimentazione particolare disciplinati dalla direttiva 2009/39/CE, che rappresenta la codifica della Direttiva 89/398/CEE attuata dal D.lgs. 111/92;
  • Integratori alimentari, disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE, attuata dal D.lgs.169/04;
  • Alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dal Regolamento CE 1925/06.

Inoltre a seguito dell’emanazione del Reg. UE/210/2013 è stato disposto che gli OSA (operatori del settore alimentare) produttori di germogli siano riconosciuti dall'Autorità competente a norma del Reg. CE/852/2004 art.6, se rispettano i requisiti dell'all. I del Reg. CE/852/2004 e del Reg. UE/210/2013 stesso.


Per quanto riguarda invece la produzione, commercializzazione, deposito di additivi, aromi ed enzimi di cui al DPR 514/1997 e –ss.mm.ii e dei Reg. CE/1331/2008, CE/1332/2008, CE/1333/2008 e CE/1334/2008, il riconoscimento ai sensi del Reg. 852/2004/CE è già stato normato in Liguria con DGR 411/2011 e DGR 688/2013, in recepimento dell’Accordo Stato/Regioni del 29/04/2010.


La Regione Liguria ha stabilito che vengano seguite le procedure di cui alla Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 1159 del 19 settembre 2014.

Disposizioni comuni

  • Le istanze devono essere presentate in carta legale e tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme.
  • Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia e accompagnate da fotocopia di documento di identità del dichiarante.
  • La relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale e sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, da allegare all'atto della presentazione delle istanze o delle comunicazioni da parte dell'operatore, dovrà risultare adeguata alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare.
  • Le istanze devono essere corredate dell'attestazione di avvenuto versamento (vedi tariffario aggiornato).

Procedure specifiche

A) Procedura di riconoscimento degli stabilimenti di nuova attivazione
Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti è prevista la seguente procedura:

1) Il responsabile dello stabilimento presenta alla S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (di seguito IAN) dell'ASL2 Savonese, la domanda di riconoscimento sui seguenti moduli, scaricabili nella sezione Moduli in fondo alla pagina:

  • Mod. A1 per attività di produzione e confezionamento di integratori alimentari, di alimenti addizionati di vitamine e minerali e di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare;
  • Mod. A2 per le attività appartenenti alla categoria SG (Semi e Germogli);
  • All. 5 della DGR 411/2011 per le attività appartenenti alla categoria AEE (Additivi, Aromi ed Enzimi).


La domanda dovrà essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, e corredata dalla documentazione elencata nel rispettivo modulo.


2) A seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento, la S.C. IAN dell'Asl 2 Savonese:

  • verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
  • effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto per verificare la presenza dei requisiti previsti dalla normativa generale (Reg. CE 852/2004) e da norme specifiche;
  • attribuisce, con proprio provvedimento, il numero di riconoscimento condizionato allo stabilimento, attraverso il portale web ministeriale NSIS –S.INTE.S.I.S. – Strutture;
  • trasmette il provvedimento di riconoscimento condizionato al titolare / legale rappresentante dello stabilimento ed alla Regione Liguria

Successivamente al rilascio del numero di riconoscimento condizionato la S.C. IAN dell'ASL2:

  • effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività, allo scopo di valutare il rispetto dei prescritti requisiti gestionali, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento;
  • successivamente all'esito favorevole del sopralluogo ( e in caso di necessità di interventi correttivi, a seguito di verifica favorevole anche di tali interventi), la Asl rilascia con proprio provvedimento il riconoscimento definitivo, che viene trasmesso ai fini della notifica al titolare / legale rappresentante dello stabilimento e alla regione Liguria
  • in caso di riscontro di mancata conformità degli interventi correttivi prescritti, la Asl provvede alla revoca del provvedimento di riconoscimento, con contestuale notifica all’OSA interessato, comunicazione alla regione Liguria e relativo aggiornamento dell’applicativo web NSIS-SINTESIS Strutture.

Tempi di risposta

Il procedimento amministrativo affidato all'A.S.L., a partire dalla presentazione dell'istanza da parte dell'operatore sino all'invio all'impresa e alla regione del provvedimento di riconoscimento definitivo o dell'eventuale revoca, deve concludersi, di norma, entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti.
Si rimarca che nel caso in cui siano stati prescritti interventi di adeguamento, il riconoscimento condizionato può essere prorogato per un tempo concordato in sede di sopralluogo, comunque non superiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato adeguamento, la procedura di riconoscimento viene considerata decaduta ed una eventuale nuova richiesta dovrà riportare esplicito riferimento alla risoluzione delle carenze rilevate nei sopralluoghi svolti in precedenza.

B) Variazioni in stabilimenti già riconosciuti

Per le procedure specifiche relative a:

  • Cambio di ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto
  • Aggiornamento dell'atto di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento
  • Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento
  • Comunicazione di variazione di titolarità/legale rappresentanza dell'impresa che non comporti modifiche della ragione sociale
  • Comunicazione da effettuare a seguito di sospensione temporanea o cessazione totale o parziale di attività

rivolgersi all’Ufficio indicato in calce

Dove presentare la richiesta

Savona, via Collodi - 019 8405911 - dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 11

Ultima modifica: 15 Marzo 2024

Documenti
  • Mod A1 - Istanza di riconoscimento stabilimenti di produzione e confezionamento integratori alimentari e alimenti addizionati di vitamine e minerali
  • Mod A2 - Istanza di riconoscimento stabilimenti di produzione e confezionamento di semi e germogli
  • Istanza di riconoscimento addittivi, aromi, enzimi
Attività e informazioni correlate