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Le imprese del settore alimentare che trattano (producono, lavorano, confezionano, depositano) alimenti di origine animale (carne e prodotti a base di carne, selvaggina, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca freschi e derivati trasformati, molluschi bivalvi vivi, gelatina e collagene) devono ottenere da parte dell’Autorità Competente in materia di sicurezza alimentare (ASL), per ciascuno degli stabilimenti posti sotto il loro controllo e prima della loro attivazione produttiva, un riconoscimento formale di conformità ai requisiti generali contenuti nel Regolamento (CE) n. 852/2004 (scarica pdf) e a quelli specifici contenuti nel Regolamento (CE) n. 853/2004 (scarica pdf). 

Il Reg. (CE) n. 853/2004 non si applica agli effetti del regime di riconoscimento degli stabilimenti:

  • destinati alla produzione di prodotti composti, cioè ai prodotti alimentari ottenuti dalla combinazione di prodotti di origine vegetale e di prodotti di origine animale già trasformati, quali pizza, paste con ripieno, piatti pronti, prodotti da forno, biscotti con creme, panini con prosciutto/formaggio/salame, cioccolato al latte, ecc. - prodotti di origine animale trasformati in cui un componente è stato sostituito con un ingrediente di origine vegetale (es. prodotti a base di latte dove la componente grassa è stata sostituita con grassi o oli vegetali) - preparazioni di uovo come la maionese;
  • destinati alla produzione di gelati ottenuti a partire da latte trattato termicamente;
  • destinati alla produzione di miele, per il quale il Reg. (CE) n. 853/2004 non prevede requisiti specifici;
  • destinati alla vendita al dettaglio, quali macellerie, pescherie, ristoranti, ivi compresa la “fornitura di piccoli quantitativi di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione nell’ambito della stessa Provincia e delle Province contermini, a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi”;
  • destinati alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola, per la cessione dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale (stessa Provincia e delle Province contermini) che forniscono direttamente al consumatore finale;
  • ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale;
  • alle aziende agrituristiche ed i laboratori di lavorazione annessi alle aziende agricole, che trasformano le loro produzioni (es. latte e carne) per la vendita diretta al consumatore finale.

Gli stabilimenti di cui sopra rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 852/2004 e pertanto sono soggetti al regime della semplice registrazione.

La decisione se uno stabilimento alimentare che tratta alimenti di origine animale sia soggetto a semplice registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 o a specifico riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 può in alcuni casi risultare complessa; gli operatori del settore interessati possono allo scopo consultare le Linee Guida

[Guidance document SANCO/10098/2009 Rev. 2 ] o fare riferimento agli strumenti decisionali predisposti da questa ASL2 Savonese [Albero delle decisioni generale - Albero delle decisioni per alimenti composti - Albero delle decisioni per le attività di commercio al dettaglio - Albero delle decisioni per le attività di commercio all'ingrosso ].

Ultima modifica: 15 Marzo 2024

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