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La normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare [art. 54 del Reg. (CE) n. 882/2004 (scarica pdf)], in relazione al rilievo di non conformità strutturali o gestionali che possono essere evidenziate negli stabilimenti sottoposti a controllo, attribuisce al Veterinario Ufficiale la possibilità di disporre il rallentamento dell'attività produttiva fino alla sospensione temporanea dell’attività produttiva. Si tratta di provvedimenti con una durata limitata nel tempo (poche giornate lavorative) che, di norma, mirano al ristabilirsi del pieno rispetto della normativa. Tali situazioni, formalmente documentate presso gli Uffici della S.C.-I.A.O.A., non richiedono necessariamente l’adozione di specifici provvedimenti di sospensione del riconoscimento attribuito all’impianto.

Qualora, invece, l'attività venga sospesa per un periodo di tempo superiore a 21 gg, la S.C.-I.A.O.A. adotta un provvedimento di sospensione dell’atto di riconoscimento e lo notifica allo stabilimento ed alla REGIONE LIGURIA; contestualmente aggiorna l’elenco nazionale degli stabilimenti soggetti a riconoscimento (S.INTE.S.I.S. – STRUTTURE).

La ripresa dell'attività dello stabilimento è subordinata alla verifica della ristabilita rispondenza dell’impianto ai requisiti strutturali e gestionali richiesti ed all’adozione da parte della S.C.-I.A.O.A. di un provvedimento dirigenziale di revoca della sospensione che viene notificato all’operatore interessato ed alla REGIONE LIGURIA; contestualmente viene aggiornato l’elenco nazionale degli stabilimenti soggetti a riconoscimento (S.INTE.S.I.S. – STRUTTURE).

Ultima modifica: 15 Marzo 2024

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