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A chi è destinato il servizio

Solo ai titolari di allevamento di animali delle specie ovina e caprina, regolarmente iscritto nella Banca Dati Nazionale delle aziende zootecniche (BDN), che intendono macellare presso il proprio domicilio capi da essi allevati e destinati all'esclusivo consumo in ambito familiare

Come procedere

  • presentare preventiva richiesta di autorizzazione alla macellazione di animali della specie ovina e/o caprina presso il proprio domicilio utilizzando il modulo allegato Richiesta di autorizzazione per la macellazione a domicilio di ovini e caprini - Modu 153
  • la richiesta deve essere presentata presso gli Uffici Territoriali della Struttura Complessa di Igiene degli Alimenti di Origine Animale sotto riportati, mediante consegna diretta da parte dell’interessato oppure con trasmissione del modulo a mezzo fax o posta elettronica, con un anticipo di almeno 3 giorni dalla data in cui si intende procedere alla macellazione;
  • è possibile, in alternativa, effettuare la richiesta per via telefonica ai recapiti degli Uffici Distrettuali sotto riportati con l’anticipo di tempo riportato al punto precedente; in questo caso il modulo di richiesta dovrà essere direttamente consegnato al Veterinario Ufficiale, al momento dell’ispezione sanitaria sulle carni degli animali macellati;
  • nell'indicazione della data e dell’ora di macellazione l’interessato deve considerare che per ragioni organizzative del Servizio:
    • non è autorizzata la macellazione nelle giornate festive;
    • l’ispezione veterinaria delle carni e dei visceri sarà garantita solo nei seguenti giorni ed orari:
      • lunedì dalle 7.30 alle 13.30
      • martedì dalle 7.30 alle 16.30
      • mercoledì dalle 7.30 alle 13.30
      • giovedì dalle 7.30 alle 16.30
      • venerdì dalle 7.30 alle 13.30
      • sabato solo in casi eccezionali, compatibilmente con l’operatività del Servizio
  • allegare alla richiesta la ricevuta di avvenuto versamento del contributo dovuto ai sensi del tariffario regionale vigente (codice 130) e versato secondo le seguenti modalità:
  • versamento sul c.c. postale n. 12238192 o bonifico su IBAN n. IT 19 J 07601 10600 000012238192
    • intestato a “A.S.L. 2 Sistema Sanitario Regione Liguria Servizio Tesoreria Attività Commerciali e Assimilate – S.U.A.P. Piazzale Amburgo 1 17100 – Savona”
    • causale del versamento: “Richiesta macellazione ovini/caprini a domicilio”
    • importo da versare: consultare tariffario aggiornato

L’attestazione di avvenuto versamento dell’importo dovuto può essere anche consegnata direttamente al Veterinario Ufficiale al momento dell’ispezione sanitaria che questi eseguirà sulle carni degli animali macellati presso il domicilio del richiedente.

Azioni a seguire da parte della S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Al ricevimento della richiesta il Veterinario Ufficiale incaricato del procedimento:

  • valuta se il richiedente ha titolo a macellare in deroga ovicaprini presso il proprio domicilio;
  • conferma all’interessato la data e l’ora in cui sarà presente sul luogo per procedere all’ispezione sanitaria delle carni e dei visceri degli animali macellati;
  • a seguito dell’avvenuta ispezione delle carni e dei visceri provvede a rilasciare all’interessato l’attestazione di idoneità sanitaria per l’esclusivo consumo in ambito familiare che, unitamente alla copia della richiesta di autorizzazione, sarà conservata per 5 anni;
  • provvede a verificare la corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e del materiale specifico a rischio (MRS).

Regole da rispettare

  1. la macellazione a domicilio degli ovicaprini è consentita esclusivamente agli allevatori titolari di specifico codice di registrazione dell’allevamento;
  2. le carni e gli eventuali prodotti di trasformazione (salumi) ottenuti da animali macellati a domicilio possono essere destinati solo all’autoconsumo in ambito familiare e non ne è consentito l’utilizzo nelle aziende agrituristiche e di somministrazione ;
  3. è consentita la macellazione a domicilio di un massimo di n. 0,5 UGB per anno per nucleo familiare (pari a 5 capi adulti o a 10 capi di agnelli/capretti di peso vivo inferiore a 15 Kg.);
  4. la macellazione deve essere effettuata previo preventivo stordimento e nel pieno rispetto delle norme sul benessere animale;
  5. la macellazione è consentita solo per animali allevati in aziende non sottoposte a vincoli di polizia veterinaria e deve essere sospesa in attesa delle decisioni del Veterinario Ufficiale in caso di dubbi sullo stato di salute individuale degli animali;
  6. per procedere alla macellazione gli interessati devono dimostrare di aver organizzato un adeguato sistema di raccolta e di allontanamento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e del materiale specifico a rischio (MRS) conformemente ai contenuti del Reg. (CE) n. 1069/2009. MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO (MRS) nelle specie ovina e caprina animali di età superiore a 12 mesi cranio compresi cervello e occhi, midollo spinale.

Tempi medi di risposta

3 giorni dal ricevimento della richiesta

Modulistica utile

Norma di riferimento

  • D. 20 dicembre 1928 n. 3298, art. 13
  • G.R. Regione Liguria n. 1181 del 30.09.2013

Ultima modifica: 15 Marzo 2024

Documenti
Attività e informazioni correlate